Regolamento elettorale per la Componente allevatori del
Consorzio del Gran Suino Padano
Art 1
Ai sensi dell’art 31 dello statuto consortile il Consiglio d’Amministrazione stabilisce il numero, comunque non inferiore a quattro e non superiore a otto, delle assemblee parziali secondo criteri di omogeneità quali contiguità territoriale, quantità di prodotto certificato e rappresentatività della zona di origine da determinarsi in proporzione al numero di Suini Equivalenti Ponderati (SEP) determinati ai sensi dell’art. 32 dello statuto consortile.
Art 2
Il territorio di riferimento di ciascuna Assemblea parziale è definito dal Consiglio d’amministrazione in modo che in ogni Assemblea venga rappresentato un numero di suini equivalenti ponderati (SEP) - cosi come determinati ai sensi dell’art. 32 dello statuto consortile – tale da consentire l’elezione di un numero intero, comunque non inferiore a tre, di rappresentanti all’assemblea generale.
Art 3
La data l’orario ed il luogo delle Assemblee parziali deve essere comunicato ai soci interessati e alle tre Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale , a mezzo di comunicazione postale ovvero, ove possibile, tramite posta elettronica o fax - almeno 15 giorni prima del giorno delle Assemblee.
Art 4
Almeno venti giorni prima della data stabilita per le Assemblee territoriali, il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio provvede a compilare l’elenco nominativo in ordine alfabetico degli allevatori aventi diritto di voto con indicato il numero di voti spettanti a ciascuno secondo quanto disposto dall’art 32 dello statuto consortile.
Art 5
Possono essere iscritti negli elenchi delle assemblee parziali i soci della componente professionale allevatori che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art 30 dello statuto consortile ed il cui allevamento sia ubicato nel territorio di riferimento dell’assemblea parziale definito dal Consiglio d’Amministrazione. I soci con allevamenti (unità produttive) ubicati sul territorio di più assemblee parziali vengono iscritti all’assemblea sul cui territorio di riferimento si trova il loro allevamento con il più elevato numero di Suini Equivalenti (SE).
Art 6
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’assemblea territoriale l’elenco nominativo dei soci aventi diritto di voto deve essere messo a disposizione degli interessati presso la sede del Consorzio nonché sul suo eventuale sito internet.
Art 7
Dalle Assemblee territoriali possono essere eletti quali rappresentanti nell’assemblea generale i soci della componente allevatori presenti con diritto di voto negli elenchi nominativi di cui al precedente art 4
Art 8
Il mandato di rappresentanza all’assemblea generale del consorzio conferito agli eletti nelle assemblee territoriali ha validità pari alla durata del mandato del Consiglio d’Amministrazione.
Art 9
Ogni consorziato in forma singola della componente professionale allevatori, in regola con le prescrizioni di cui all’art. 30 dello statuto consortile, può farsi rappresentare da altro socio della componente allevatori iscritto alla stessa assemblea parziale. Ogni consorziato in forma singola che legittimamente partecipi ad una assemblea parziale può rappresentare per delega al massimo altri tre allevatori consorziati.
Un’organizzazione di prodotto non consorziata ma riconosciuta ai sensi del D.Lgs 102/2005 può rappresentare in un’assemblea parziale i propri associati aderenti al Consorzio ed iscritti alla stessa assemblea parziale purché questi le abbiano dato delega scritta. I voti esprimibili in ogni assemblea territoriale da parte di una Organizzazione di Prodotto non consorziata delegata sono pari alla sommatoria dei voti spettanti ai soci deleganti iscritti alla stessa assemblea territoriale. Le deleghe conferite hanno validità fino alla scadenza del mandato degli amministratori pro-tempore del Consorzio o fino alla notifica al Consorzio dell’eventuale revoca della delega. Gli amministratori del Consorzio non possono ricevere deleghe.
Art 10
La delega sarà allegata alla lettera di convocazione/invito inviata al delegante e dovrà essere da questi compilata in ogni sua parte. All’atto dell’esercizio del voto da parte del delegato il presidente del seggio tratterrà la delega e allegherà il tutto agli atti delle operazioni elettorali.
Art 11
Le assemblee parziali della componente professionale “allevatori” sono valide qualunque sia il numero di soci intervenuti personalmente o per delega in assemblea.
Art 12
Possono essere eletti da una assemblea parziale come rappresentanti degli allevatori all’assemblea generale i consorziati allevatori in regola con le prescrizioni di cui all’art. 30 dello statuto consortile. Possono inoltre essere eletti come rappresentanti degli allevatori all’Assemblea Generale anche i Legali Rappresentanti delle Organizzazioni di Prodotto non consorziate delegate.
Art 13
La lista o le liste dei candidati per l’elezione in un’assemblea parziale devono essere presentate al presidente del Consorzio che la/le deve rendere disponibile/i almeno 5 giorni prima della data di convocazione di quella Assemblea parziale presso la sede del Consorzio nonché sull’eventuale sito internet di quest’ultimo. Ogni lista deve recare la firma di ogni candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista presso la medesima assemblea territoriale, né candidature in diverse assemblee. Le liste presentate in ciascuna assemblea territoriale devono contenere un numero di candidati compreso tra il numero degli eleggibili e lo stesso numero maggiorato di un terzo.
Art 14
La presidenza delle assemblee territoriali è attribuita dal Consiglio d’Amministrazione ad uno dei propri componenti di parte agricola, da scegliersi tra quelli territorialmente più vicini.
Art 15
La presidenza delle assemblee territoriali indica due scrutatori. I componenti del seggio devono essere diversi dai candidati ma in possesso degli stessi requisiti.
Art 16
I componenti del seggio elettorale hanno la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e degli adempimenti ad esso connessi.
Art 17
Ciascun socio esprime il voto tracciando un segno nell’apposito spazio previsto sulla lista prescelta e può esprimere solo all’interno della lista prescelta un numero di preferenze fino al massimo del numero degli eleggibili.
Art 18
Nel caso di presentazione di più liste la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti eleggerà un numero massimo di candidati dell’assemblea territoriale pari ai due terzi dei rappresentanti disponibili mentre la lista seconda classificata eleggerà un numero di candidati pari al terzo rimanente. All’interno della lista verranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e , in assenza o parità di preferenze, in ordine di presentazione di lista
Art 19
Una volta espletate tutte le procedure di spoglio delle schede, il Presidente dell’Assemblea parziale procederà alla proclamazione degli eletti nonchè alla comunicazione scritta degli esiti al presidente del Consorzio. Di tale operazione viene redatto a cura del Presidente dell’Assemblea parziale apposito verbale che va posto agli atti del consorzio.
Art 20
Per l’esame e decisione di eventuali reclami o ricorsi avverso le operazioni e gli esiti elettorali è competente il Consiglio d’Amministrazione che si pronunzia su parere di apposita commissione costituita nel suo seno.
Eventuali reclami devono pervenire al Presidente del Consorzio entro e non oltre, pena l’irricevibilità, i 5 giorni successivi a quello in cui si sono svolte le operazioni stesse. Il Consiglio d’Amministrazione dovrà pronunziarsi sul accoglimento o il rigetto delle istanze entro i 30 giorni successivi. Delle decisioni assunte il Consiglio d’Amministrazione dovrà dare ampia ed approfondita giustificazione.
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