Consorzio
Gran Suino Padano
AREA ISTITUZIONALE

Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO, FUNZIONI


Art. 1 (Costituzione e Denominazione)
1.
E' costituito un Consorzio volontario di imprese ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna e senza scopi di lucro, tra allevatori di suini, macellatori, porzionatori ed elaboratori, riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della denominazione "Gran Suino Padano”, così come ordinati in specifiche categorie dall'art.2-lett.e) del Decreto MIPAF 12 aprile 2000 n. 61414 e successive modificazioni. Il Consorzio assume la denominazione "CONSORZIO DEL GRAN SUINO PADANO” o più brevemente nel seguito chiamato “Consorzio GSP” o “Consorzio”.
2. Ai fini del presente statuto la denominazione “Gran Suino Padano” sarà sostituita da “Denominazione di origine protetta - Gran Suino Padano”, più brevemente nel seguito chiamata “DOP-GSP” o “GSP-DOP”, non appena questa verrà riconosciuta dalla Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 510/2006.


Art. 2 (Durata)
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria.


Art. 3 (Sede e facoltà)
1. Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Reggio nell'Emilia (RE), Via Masaccio n.11.
2. Il Consorzio può istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
3. Per il conseguimento dei fini sociali, il Consorzio può acquistare beni mobili e immobili.


Art. 4 (Oggetto)
Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative:
a. la tutela e la vigilanza sulla denominazione “Gran Suino Padano” e sui marchi ad essa connessi;
b. la promozione, la diffusione e la valorizzazione della suddetta denominazione e dei relativi marchi nonché l'informazione del consumatore sui prodotti della stessa;
c. l'assistenza agli operatori interessati alla produzione e trasformazione delle carni denominate “Gran Suino Padano” allo scopo di migliorarne la produzione stessa e la commercializzazione in Italia e all'estero.


Art. 5 (Funzioni)
Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della denominazione “Gran Suino Padano” e pertanto, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'art.14 della legge n.526/99, può in particolare:
a. avanzare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 17 relativo all'articolo e alla legge richiamati al comma 1;
b. proporre modifiche e/o integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione “Gran Suino Padano” - nel seguito “Disciplinare”- da sottoporre all'Unione Europea per il tramite del MIPAAF promuovendone la corretta applicazione;
c. proporre ed attuare ogni iniziativa diretta al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico del “Gran Suino Padano” allo scopo di salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari delle carni;
d. promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale nonché piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102;
e. intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo degli allevatori, macellatori, porzionatori ed elaboratori di Gran Suino Padano, ivi comprese la partecipazione a consorzi aventi finalità non in contrasto con gli scopi del presente statuto e la erogazione di specifici servizi di assistenza e supporto ai consorziati stessi;
f. Regolare l'impiego del marchio di cui agli art. 9 e 10 del presente statuto e della denominazione a tutti i fini consentiti diversi dalla certificazione. Utilizzare e dare in uso a tutti i fini del presente statuto eventuali altri marchi collettivi collaterali, corrispondenti e connessi;
g. avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche integrative ma non modificative del disciplinare produttivo, definire programmi recanti misure di miglioramento qualitativo della predetta denominazione e svolgere compiti consultivi relativi ai prodotti della stessa;
h. operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato dal MIPAF per la certificazione della denominazione;
i. ottemperare all'incarico di vigilanza secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, anche attraverso agenti vigilatori di altri Consorzi;
j. svolgere azione di tutela della denominazione in ogni fase della filiera produttiva, dall'allevamento alla macellazione, dal porzionamento alla elaborazione, trasformazione e commercializzazione delle carni del “Gran Suino Padano” assicurando la rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi e reprimendo abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere;
k. aderire, partecipare e comunque intrattenere rapporti con tutte le Istituzioni nazionali e comunitarie nonché con gli organismi nazionali e comunitari aventi competenze nelle materie afferenti gli scopi statutari;
l. tutelare, promuovere e curare gli interessi generali della denominazione anche attraverso l'informazione del consumatore, del settore distributivo, dei mezzi di comunicazione e di tutti gli altri possibili soggetti interessati;
m. disporre l'applicazione di provvedimenti amministrativi o disciplinari in caso di inosservanza di quanto disposto dal presente Statuto e segnalare al MIPAAF i casi di violazione di quanto previsto dal D.Lgs 297/2004;
n. verificare la rispondenza fra la quantità del prodotto certificato dall'organismo di controllo autorizzato e quella immessa sul mercato;
o. esplicare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidatigli dalla Unione europea, dallo Stato;
p. compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione accessorie o utili al conseguimento dell'oggetto consortile o agli interessi del comparto e non in contrasto con il presente statuto.


TITOLO II
DENOMINAZIONE DI ORIGINE


Art. 6 (Definizione del prodotto)
Ai fini del presente statuto, la denominazione “Gran Suino Padano” è definita dal disciplinare di produzione - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.215 del 15 settembre 2005 - così come eventualmente integrato dalle successive registrazioni nazionali e comunitarie nonché da ulteriori eventuali modifiche ufficialmente approvate.


Art. 7 (Destinazione del prodotto)
I tagli di carne fresca della denominazione “Gran Suino Padano”, escluse le cosce con osso, sono destinati ai seguenti consumi finali:
a. al consumo diretto dopo il sezionamento e l'eventuale confezionamento di cui all'art.5, paragrafi 5.6 e 5.8 del Disciplinare;
b. al consumo dopo preparazione ed eventuale confezionamento di cui all'art.5, paragrafi 5.7 e 5.8 del Disciplinare;
c. al consumo dopo le ulteriori elaborazioni o trasformazioni di cui all'art.6 del disciplinare.


Art. 8 (Definizione di produzione controllata)
1. Per qualsiasi fine ed in particolare per gli adempimenti connessi alla domanda di riconoscimento del Consorzio ai sensi delle normative vigenti, per produzione controllata si considera la quantità in peso dei tagli certificati della denominazione “Gran Suino Padano”, così come documentata dall'organismo autorizzato di controllo.


TITOLO III
MARCHIO E DENOMINAZIONE


Art. 9 (Natura del marchio e sua tutela)
Il marchio che identifica la denominazione “Gran Suino Padano” è riportato all'art.10 del disciplinare. Il Consorzio promuove la protezione dei diritti sul marchio. Il marchio è detenuto dal Consorzio che ne custodisce le matrici e ne garantisce l'utilizzo a tutti i soggetti appartenenti alla filiera di produzione certificata, anche se non iscritti al Consorzio, ai fini della certificazione di conformità del prodotto.


Art. 10 (Criteri di utilizzazione del marchio e della denominazione)
1. E' vietato fare del marchio e della denominazione o di parti di essi un uso diverso da quello previsto dall'ordinamento vigente e dal presente statuto.
2. In tutte le fattispecie diverse da quelle previste dal sistema di controllo, i soggetti interessati dovranno richiedere ed ottenere il preventivo nulla-osta del Consorzio per le modalità di utilizzo del marchio e della denominazione ovvero ricevere precise indicazioni sulle modifiche da apportare alle modalità proposte.
3. Ai soggetti non appartenenti al consorzio è fatto divieto di avvalersi del nome del Consorzio e apporre in qualunque modo e forma, su materiale di comunicazione di qualunque natura nonché di confezionamento e imballaggio, diciture riferentisi al Consorzio senza esplicita preventiva autorizzazione scritta del Consorzio stesso.


TITOLO IV
CONSORZIATI, LORO AMMISSIONI ED OBBLIGHI


Art. 11 (Consorziati)
1) Con parità di diritti possono aderire al Consorzio, in forma singola o associata, tutti i soggetti riconosciuti dal sistema di controllo della denominazione "Gran Suino Padano" e nello stesso operanti; più precisamente:
a) i soggetti appartenenti alla componente professionale “allevatori” che siano inseriti nel sistema di controllo;
b) i soggetti appartenenti alla componente professionale “macellatori” che siano inseriti nel sistema di controllo;
c) gli altri soggetti appartenenti alla categoria "porzionatori ed elaboratori" - così come definiti, ai fini del presente statuto, nei successivi commi 2 e 3 - che siano inseriti nel sistema di controllo.
2) Con il termine “porzionatori” si intendono le imprese con laboratori di separazione in mezzene e/o sezionamento dei tagli con loro riduzione in porzioni e/o eventuale confezionamento della carne a denominazione GSP, muniti di bollo CEE, fisicamente separati e distinti da strutture e luoghi ove avvenga la vendita al dettaglio.
3) Con il termine “elaboratori” si intendono le imprese con laboratori muniti di bollo CEE fisicamente separati e distinti da strutture e luoghi ove avvenga la vendita al dettaglio, che svolgono attività di preparazione e/o disosso con eventuale confezionamento di carne a denominazione GSP.
4) Ai fini del presente statuto le due componenti professionali della categoria “allevatori e macellatori” di cui al Decreto MIPAF citato al comma 1 del precedente art.1 sono equiparate e pertanto ad esse competono pari diritti e doveri. Nel seguito potranno anche essere chiamate più brevemente “componente(i) di categoria” o, in forma disgiunta, “componente allevatori” e “componente macellatori”.
5) In considerazione della completa sovrapponibilità storicamente consolidata dei modi di produzione dei suini impiegati nonché del comune sistema di controllo, possono partecipare al Consorzio - in qualità di soci onorari - i Consorzi di tutela dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele. Detti Consorzi sono rappresentati ciascuno dal proprio legale rappresentante o da suo delegato qualificato.
6) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a, le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del D.Lgs. 102/2005 e le Cooperative d'allevamento di primo grado possono consorziarsi direttamente per conto di tutti i loro soci. Contestualmente alla richiesta di adesione, dette Organizzazioni e cooperative dovranno consegnare al Consorzio l'elenco dei loro soci al fine di prevenire adesioni ripetute da parte di uno stesso soggetto per la stessa componente professionale.
I soggetti di cui al comma 1, lettere b e c, che intendano consorziarsi in forma associata debbono conferire delega con rappresentanza per tutte le attività del Consorzio ad un'associazione di categoria in ambito industriale tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al delegato spetta la rappresentanza esclusiva, per tutte le operazioni, gli atti e le dichiarazioni afferenti alle situazioni comunque connesse o dipendenti con il rapporto consortile.


Art. 12 (Formalità di ammissione al Consorzio)
Le domande di ammissione debbono essere rivolte, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione, corredate dai documenti necessari a comprovare il possesso, da parte dell'istante, dei requisiti richiesti, e contenere il suo impegno a:
a. rispettare tutti gli obblighi e comportamenti previsti dal presente statuto;
b. versare i contributi di ammissione e tutti i contributi comunque richiesti in attuazione dello statuto, nell'ammontare e nei termini determinati dal Consiglio di Amministrazione;


Art. 13 (Obblighi dei consorziati)
I consorziati si obbligano a:
a. osservare il presente statuto e le disposizioni di cui all'ordinamento vigente, nonché
i regolamenti, le direttive e disposizioni attuative consortili previamente approvati dal MIPAAF;
b. consentire e agevolare il controllo da parte dell'organismo autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio - secondo le rispettive competenze - sulla propria attività di produzione e sulla regolarità della relativa commercializzazione;
c. autorizzare l'organo di controllo incaricato a fornire al Consorzio qualunque dato relativo alla propria attività rilevante ai fini della denominazione GSP;
d. versare i contributi comunque a loro richiesti ai sensi del presente statuto;
e. non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
f. astenersi da ogni iniziativa che può arrecare danno o nocumento all'attività e all'immagine del Consorzio e della denominazione;
g. sottoporre al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.63 le controversie con il Consorzio, fatta salva la facoltà di adire le vie legali ordinarie;
h. denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.


Art. 14 (Modalità di ammissione e durata del contratto)
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione nella prima seduta utile dopo la ricezione della domanda.
2. Se la domanda è accolta, la qualifica di consorziato decorre dalla data di avvenuto versamento dei contributi di ammissione; l'accoglimento o la reiezione della domanda di ammissione è resa nota nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'ammissione al Consorzio impegna il consorziato fino allo scadere dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.


Art. 15 (Prerogative dei consorziati)
1. I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto e in particolare di:
a. esercitare i diritti di elettorato attivo ed elettorato passivo nei limiti delle disposizioni sancite dal presente statuto ed in particolare dagli articoli 30 e 37;
b. qualificarsi quali “appartenenti al Consorzio del Gran Suino Padano”, nei limiti e nei modi stabiliti dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
c. fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente statuto e secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;
d. utilizzare il marchio di cui al precedente art. 9, apponendolo, ai sensi delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni dello statuto e del disciplinare di produzione, sui loro prodotti certificati conformi dall'organismo di controllo autorizzato;
e. ottenere risposta scritta entro 60 (sessanta) giorni dalle proprie interrogazioni sui temi attinenti all'attività del Consorzio.


Art. 16 (Libro dei consorziati)
1. Per ogni fine previsto dal presente statuto il Libro dei consorziati viene aggiornato periodicamente, previa formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'iscrizione dei richiedenti.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede anche a depennare dal Libro i consorziati non in regola con i requisiti e con gli obblighi previsti dal presente statuto.
3. Il Libro fa fede per quanto riguarda gli elementi identificativi di ogni singolo consorziato e dei soggetti autorizzati a rappresentarlo.


Art. 17 (Soggetti autorizzati a rappresentare il consorziato)
Sono autorizzati a rappresentare i soci innanzi al Consorzio:
a. I titolari e/o legali rappresentanti delle imprese consorziate in forma singola;
b. Gli eventuali soggetti ai quali i titolari e/o legali rappresentanti abbiano conferito procura speciale per tutte le attività attinenti la vita del Consorzio;
c. rappresentanti legali delle organizzazioni consorziate di cui all'art.11, comma 6.
Per le componenti professionali diverse da quella degli allevatori, i procuratori speciali di cui alla lettera b. devono essere persone che, svolgono funzioni significative nella gestione dell'impresa consorziata.


TITOLO V
RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


Art. 18 (Perdita della qualifica di consorziato)
1. La qualifica di consorziato si perde nelle ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione previste dal presente statuto.
2. La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati ed alla ripartizione del fondo consortile, né implica liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, della decadenza o della esclusione e comunque maturati fino al momento in cui recesso, decadenza o esclusione assumono efficacia.


Art. 19 (Recesso)
1. E' consentito ai consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, dando comunicazione al Consorzio con un preavviso di almeno sei mesi, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 .
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio presso la sede legale.
3. Il recesso del consorziato che abbia cessato l'attività ha efficacia immediata dal momento della comunicazione al Consorzio.
4. E' ammesso il recesso, con effetto immediato, del consorziato dissenziente dalle deliberazioni che modificano lo statuto consortile purchè il recedente ne dia comunicazione al Consorzio con raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione ai consorziati dell'approvazione dello statuto ad opera del Ministero competente.


Art. 20 (Decadenza)
1. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consorziato o dell'impresa che ha aderito in forma associata che:
a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b. abbia sospeso l'attività produttiva per un periodo uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, salvo cause di forza maggiore, in presenza delle quali il Consiglio valuta caso per caso;
c. abbia cessato l'attività produttiva;
d. sia stato dichiarato fallito od ammesso ad una delle altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
e. abbia fatto in qualsiasi modo uso illecito o non autorizzato del marchio di cui agli art. 9 e 10, della denominazione o degli eventuali marchi consortili ovvero li abbia contraffatti o abbia, attraverso una non consentita riproduzione degli stessi, tentato di trarre in inganno l'acquirente o il consumatore.
2. La decadenza ha efficacia dal momento in cui la relativa delibera è comunicata al soggetto interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.


Art. 21 (Esclusione)
1. Possono essere esclusi dal Consorzio i consorziati o, le imprese che hanno aderito in forma associata che abbiano posto in essere, anche per una sola volta, le azioni descritte alle successive lettere a, b, c, d, e. La esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e resa immediatamente esecutiva, salva ogni altra azione legale e di richiesta di risarcimento danni di qualsiasi natura di competenza del Consorzio contro i consorziati interessati. Le azioni sopra richiamate riguardano i consorziati che:
a. abbiano ottenuto indebitamente l'apposizione del marchio di cui agli art. 9 e 10 e/o della denominazione su tagli di carne suina fresca non conformi ai fini previsti dalla denominazione GSP, ovvero abbiano dichiarato la conformità dei predetti tagli o di suini vivi viceversa non conformi, ovvero abbiano indebitamente attribuito agli stessi i requisiti di origine necessari ai fini della denominazione; abbiano posto in vendita tagli di carne suina fresca e trasformata con il nome “Gran Suino Padano” ovvero suini vivi autocertificandone la conformità nonostante l'emissione di provvedimenti dell'organo di controllo autorizzato dichiaranti la inidoneità ed attestanti, per detti suini, i pregiudizi per un impiego limitativo;
b. abbiano fatto, in qualsivoglia modo, uso illecito del marchio di cui agli art. 9 e 10, contrassegno e segni distintivi della denominazione oppure degli eventuali altri marchi consortili o li abbiano, senza la necessaria autorizzazione o dopo la sospensione o revoca della stessa, riprodotti tentando così di trarre in inganno l'acquirente o il consumatore;
c. abbiano, in qualsiasi modo, posto in essere infrazioni alla legge e/o al presente statuto, o ad altri atti con conseguente contravvenzione delle direttive consortili, comunque comportanti nocumento al Consorzio o all'interesse generale dei consorziati;
d. si siano in qualsiasi modo sottratti agli obblighi ed agli impegni di carattere produttivo derivanti dal presente statuto o dall'ordinamento vigente;
e. siano morosi, da più di 6 (sei) mesi rispetto alle scadenze fissate per il pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio.


Art. 22 (Provvedimenti disciplinari)
1. Nei casi in cui un produttore di “Gran Suino Padano” consorziato o non consorziato imponibile abbia ritardato il versamento per più di 90 (novanta) giorni dei contributi ordinari nonchè dei contributi straordinari e speciali eventualmente richiesti, fissati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto e della legge, con deliberazione del Consiglio stesso resa immediatamente esecutiva e salva ogni altra azione legale e di richiesta di risarcimento danni di competenza consortile, il Consorzio segnala al MIPAAF la violazione delle previsioni del D.Lgs 297/2004.
2. I delegati di cui all'art. 11 comma 6 sono responsabili di fronte al Consorzio e sono applicabili ad esse i provvedimenti di cui al comma precedente.


Art. 23 (Sospensione cautelare)
1. Qualora le condotte di cui ai precedenti artt. 20 e 21 portino all'instaurazione di una procedura penale, civile o amministrativa, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione cautelare del consorziato in attesa del giudizio dell'Autorità competente investita del procedimento.


Art. 24 (Trasferimento dell'azienda consorziata)
1. In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda consorziata, salvo volontà contraria dell'acquirente, questi subentra nel contratto di Consorzio a condizione che sia in grado di dimostrare l'adesione dell'azienda al sistema di controllo.


Art. 25 (Norme procedurali)
1. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 20, 21, 22 e 23 devono essere comunicati al consorziato interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni su cui i provvedimenti stessi sono fondati, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.


Art. 26 (Impugnazioni)
1. Le deliberazioni di cui al precedente art. 23 possono essere impugnate nei termini di legge e del presente statuto.
2. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, né l'esecuzione delle menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva dell'Autorità adita.


TITOLO VI
CONTRIBUTI


Art. 27 (Costi, contributi e oneri consortili)
1. I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio dalle leggi vigenti ed in particolare dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, nonché quelli originati dalle attività finalizzate al conseguimento degli scopi statutari ed al funzionamento del Consorzio stesso, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione che, all'uopo, redige il bilancio preventivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ponendo, attraverso contributi specifici, i costi stessi a carico di tutti i consorziati e, ai sensi del Decreto MIPAF 12 settembre 2000 n. 410, di tutti i soggetti imponibili anche se non aderenti al Consorzio.
2. Ai fini del presente statuto si intendono per soggetti imponibili tutti gli operatori consorziati nonché, successivamente al riconoscimento di cui all'art. 5 lettera a), anche gli allevatori ed i macellatori non consorziati operanti nel circuito controllato della denominazione “Gran Suino Padano”.
3. I costi di competenza di ciascuna componente professionale di consorziati e degli altri soggetti imponibili, corrispondono alla percentuale di rappresentatività effettivamente espressa dalla stessa componente professionale nel Consorzio secondo i modi ed i termini previsti dal successivo art. 29. La quota di competenza della componente “allevatori” e quella della componente “macellatori” sono comunque tra loro paritarie.
4. Se la categoria “porzionatori ed elaboratori” non raggiunge la percentuale massima di rappresentatività ad essa spettante, le componenti “allevatori” e “macellatori” sono chiamate a coprire in forma paritetica una quota di costi superiore alla loro spettanza e proporzionata alla percentuale di rappresentatività non attribuita.
5. Gli eventuali oneri derivanti da attività o iniziative che riguardano specifiche categorie o componenti di categoria di consorziati sono sostenuti in via esclusiva dagli appartenenti alla categoria o componente di categoria interessata.
6. I costi attribuiti alla componente “macellatori” e quelli pertinenti alla categoria “porzionatori ed elaboratori”, sono ripartiti tra i singoli consorziati e tra i non consorziati della sola componente “macellatori” in proporzione alla quantità di produzione immessa nell'anno solare in corso nel circuito della denominazione. Per la componente “macellatori” l'unità produttiva è rappresentata dal numero di suini conformi alla denominazione macellati da ciascun consorziato o non consorziato nel periodo di riferimento. Per la categoria “porzionatori ed elaboratori” l'unità produttiva è quella descritta al comma 8 del successivo art. 32.
7. I costi pertinenti alla componente "allevatori" sono ripartiti tra consorziati e non consorziati in base al numero di suini certificati ai sensi del disciplinare della denominazione GSP da ciascun allevatore nell'anno solare precedente ponderati secondo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 del successivo art. 32. Per suino certificato si intende un animale scortato da certificazione intermedia (CI) o certificazione di conformità (CC) valida per il disciplinare della denominazione GSP.
8. I contributi sono di quattro tipi: di ammissione, ordinari, straordinari, speciali.
a. I contributi di ammissione sono posti a carico, “una tantum” e nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, di tutti gli operatori consorziati delle varie categorie e componenti di categoria produttive presenti all'interno del Consorzio, all'atto dell'ammissione. Tali contributi vengono fatti confluire nel fondo consortile di cui al successivo art. 53.
b. I contributi ordinari si riferiscono alla copertura dei costi relativi alle attività di funzionamento del Consorzio e a quelle programmate nell'ambito degli scopi statutari e di legge. Sono determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure di cui ai precedenti commi ed attribuiti, anche con un sistema di acconti:
b.1. a tutti i consorziati delle componenti “allevatori” e “macellatori” nonché agli altri soggetti imponibili non consorziati delle stesse;
b.2. a tutti i consorziati della categoria “porzionatori ed elaboratori”.
c. I contributi straordinari riguardano la copertura dei costi relativi ad iniziative straordinarie finalizzate comunque al conseguimento di determinati obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli scopi statutari. Sono determinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione e posti a carico nella misura di volta in volta dal medesimo stabilita, di tutti gli operatori consorziati così come identificati alla lett. b.1 esclusi i soggetti imponibili non consorziati e alla lett. b.2.
d. I contributi speciali attengono alla copertura dei costi inerenti attività comunque compatibili con gli scopi statutari, ma non interessanti tutte le categorie e componenti di categoria presenti all'interno del Consorzio. Sono determinati, su proposta della categoria o componente di categoria interessata, dal Consiglio di Amministrazione e posti a carico, nella misura dallo stesso di volta in volta stabilita, dei soli consorziati come sopra identificati alla lett. c., appartenenti alla categoria o componente di categoria proponente.


TITOLO VII
ORGANI CONSORTILI


Art. 28 (Organi permanenti)
1. Sono organi del Consorzio:
a. l'Assemblea dei Consorziati (di seguito chiamata più brevemente Assemblea);
b. il Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamato più brevemente Consiglio);
c. il Collegio Sindacale.
2. Sono articolazioni interne del Consiglio:
a. il Comitato Esecutivo, se costituito (di seguito chiamato più brevemente Comitato);
b. il Presidente del Consiglio (di seguito chiamato più brevemente Presidente);
c. il Vice Presidente del Consiglio (di seguito chiamato più brevemente Vice Presidente);


Art. 29 (Assemblea dei Consorziati)
1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, singoli o associati, previsti dall'art. 11 del presente statuto. Di norma è convocata presso la sede legale, ma può esserlo anche al di fuori. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. In considerazione della loro numerosità, i consorziati della componente professionale “allevatori” partecipano all'assemblea del Consorzio attraverso propri delegati eletti in assemblee di allevatori convocate su base territoriale.
3. A ciascuna categoria partecipante al Consorzio e prevista dal precedente art. 11, è assegnata una percentuale di rappresentanza in Assemblea pari a:
a. categoria “allevatori e macellatori”, almeno il 66% ripartito pariteticamente tra le due componenti professionali;
b. categoria “porzionatori ed elaboratori” al massimo il 34% ripartito pariteticamente tra le due componenti professionali costituenti la categoria medesima. Detta percentuale di rappresentanza è assegnata qualora gli operatori consorziati costituenti la categoria rappresentino il 100% della quantità di produzione certificata ai fini della denominazione “Gran Suino Padano”.
4. Nella ipotesi di parziale adesione della categoria “porzionatori ed elaboratori” la percentuale di rappresentanza di cui al comma 2.b viene ridotta in proporzione alla quantità di produzione certificata degli operatori controllati non aderenti al Consorzio appartenenti a ciascuna componente professionale della categoria stessa. In tal caso la percentuale di rappresentanza non assegnata viene assunta dalle componenti “allevatori” e “macellatori” in forma paritetica tra loro.
5. Ai fini della definizione del diritto di voto in Assemblea, all'inizio di ogni esercizio il Consiglio individua le effettive percentuali di rappresentanza all'interno dell'Assemblea relative ad ogni categoria e componente professionale aderenti al Consorzio sulla base delle quantità controllate e certificate dall'organismo di controllo autorizzato.


Art. 30 (Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea)
1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soggetti consorziati che almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno fissato per la riunione:
a. risultino iscritti nel Libro dei consorziati;
b. possano documentare di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al precedente art. 27;
c. sono rappresentati nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 17.
2. Ogni consorziato, in regola con le prescrizioni di cui al comma 1, può farsi rappresentare da altro soggetto della stessa componente professionale.
3. Ogni soggetto che interviene in assemblea può rappresentare per delega un massimo di tre consorziati oltre a se stesso. Un'organizzazione di prodotto non consorziata e riconosciuta ai sensi del D.Lgs 102/2005 può rappresentare per delega tutti o parte dei propri associati aderenti al Consorzio. Le deleghe devono essere date per iscritto. Le deleghe conferite ad una Organizzazione di Prodotto non consorziata hanno validità fino alla scadenza del mandato degli amministratori pro-tempore del Consorzio o fino alla notifica al Consorzio dell'eventuale revoca della delega. Gli amministratori del Consorzio non possono ricevere deleghe.


Art. 31 (Funzionamento e convocazione delle Assemblee)
1. L'Assemblea del Consorzio, sia ordinaria che straordinaria, è preceduta da assemblee parziali della componente professionale “allevatori”.
2. La componente professionale degli allevatori elegge i propri rappresentanti delegati all'assemblea del Consorzio attraverso le assemblee parziali di cui al comma 1. Le assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. Il numero di delegati della componente professionale allevatori all'Assemblea del Consorzio è determinato dal Consiglio di Amministrazione in un intervallo compreso tra 24 e 36 sulla base di quanto previsto dal regolamento elettorale di cui all'art. 38, comma 3. Ogni delegato degli allevatori rappresenta all'assemblea del Consorzio il medesimo numero di Suini Equivalenti Ponderati (SEP) determinati ai sensi dell'art.32. Detto numero è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dividendo il numero di SEP totali nell'esercizio precedente per il numero di delegati della componente allevatori stabilito dal medesimo Consiglio.
4. Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce il numero, comunque non inferiore a quattro, delle assemblee parziali secondo criteri di omogeneità quali contiguità territoriale, quantità di prodotto certificato e rappresentatività della zona di origine, avendo cura che ognuna di esse elegga un numero intero di delegati, comunque non inferiore a tre.
5. Le assemblee parziali della componente professionale “allevatori” sono valide qualunque sia il numero di soci intervenuti personalmente o per delega in assemblea.
6. L'Assemblea del Consorzio, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente designa il segretario nonché - se necessario - il collegio degli scrutatori, composto da un presidente e due membri.
7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno entro i termini di legge per l'approvazione del conto consuntivo; è altresì convocata su motivata richiesta scritta del Collegio sindacale ovvero di consorziati rappresentanti almeno un terzo dei voti complessivamente esprimibili in assemblea, comprensivo di una rappresentanza sia dei delegati degli allevatori di cui all'art.29 comma 2 che dei macellatori.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio o su motivata richiesta scritta del Collegio sindacale.
9. Le richieste di convocazione di cui ai commi 2 e 3 debbono contenere gli argomenti da discutere; l'Assemblea deve svolgersi entro il termine massimo di mesi 3 (tre) dal ricevimento della richiesta.
10. Le convocazioni di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, debbono farsi con comunicazione ai singoli consorziati della categoria “macellatori” e della categoria “porzionatori ed elaboratori” e, per quanto già considerato all’art.29 comma 2, ai soli rappresentanti delegati per la categoria “allevatori”. I singoli consorziati della componente allevatori vengono informati della convocazione di Assemblea mediante gli organi di informazione delle organizzazioni nazionali agricole di categoria e/o tramite la stampa. Le convocazioni dei consorziati “macellatori”, “porzionatori ed elaboratori” e “rappresentanti delegati” degli “allevatori” debbono avvenire in forma scritta con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’ordine del giorno da sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea nonché l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione. Dal giorno di invio dell’avviso di convocazione al giorno di effettuazione dell’Assemblea debbono correre non meno di 20 (venti giorni). Per l’integrazione degli argomenti ascritti all’ordine del giorno è necessario che la stessa venga richiesta da una maggioranza di almeno il 75% dei voti dei presenti legittimati, comprensivi di una parte dei voti delle componenti “allevatori” e “macellatori”.


Art. 32 (Voti assembleari)
1. Il numero di voti di ciascun consorziato delle componenti “allevatori” e “macellatori” è determinato in base all'appartenenza a classi di volume produttivo per la denominazione GSP così come delineate nei successivi commi 6 e 7, secondo i principi enunciati dall'art. 5 del Decreto MIPAF 12 aprile 2000, n. 61414.
2. Ai fini del presente statuto, il numero di voti complessivo della componente “allevatori” è pari al numero di voti complessivo della componente “macellatori” calcolato ai sensi del comma 3.
3. Il numero di voti di ciascun consorziato della componente “macellatori” è determinato applicando al peso -espresso in tonnellate o frazioni di tonnellata oltre i 500 (cinquecento) chilogrammi- di tagli certificati dal consorziato stesso nell'anno solare precedente il sistema di votazione previsto dal comma 7. Il numero di voti complessivo della suddetta componente è dato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun consorziato della componente stessa.
4. Il numero di voti di ciascun consorziato della componente “allevatori” è determinato moltiplicando il numero di suini equivalenti ponderati (SEP) del consorziato stesso per il rapporto tra il numero complessivo dei voti di cui al comma 2 corrispondente alla componente “allevatori” ed il numero complessivo dei SEP.
5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si intende per:
a. numero di suini-equivalenti (SE) certificati da ciascun consorziato della categoria “allevatori” nell'anno di riferimento, il numero derivante dalla somma dei capi in uscita indicati sulle diverse certificazioni di cui al comma 7 del precedente art. 27, pesati per i seguenti coefficienti:
1,0 : suini indicati su certificazione di conformità (CC) senza che per gli stessi sia mai stata rilasciata certificazione intermedia (CI);
0.7: suini indicati su CC per i quali è stata in precedenza rilasciata CI;
0.3: suinetti indicati su CI senza che per gli stessi sia mai stata rilasciata altra CI;
0,1 : suinetti indicati su CI per i quali è stata in precedenza rilasciata almeno un'altra CI.
b. numero di suini equivalenti ponderati (SEP) di ciascun consorziato della componente “allevatori” nell'anno di riferimento, il numero derivante dalla ponderazione degli SE del consorziato stesso per il coefficiente corrispondente alla classe di volume produttivo ai fini della denominazione GSP nella quale si colloca il consorziato ai sensi del comma 6. Nel caso di più allevamenti distinti ma con identica ragione sociale, gli SE di ciascun allevamento vanno sommati prima di procedere alla loro ponderazione.
6. I consorziati della componente “allevatori” sono collocati, in ordine crescente di numero di SE certificati nell'anno di riferimento, in dieci classi percentili di produzione. Ad ogni classe in cui rientra il singolo consorziato, corrisponde il coefficiente di ponderazione necessario per il calcolo del numero dei SEP di cui al comma 5.b. Il coefficiente di ponderazione e, se necessario, il numero delle classi e le percentuali di SE per classe, allo scopo di adattare il sistema di votazione ad eventuali significative variazioni della realtà produttiva, possono essere modificati, su proposta della componente “allevatori” in seno al Consiglio, con deliberazione dello stesso Consiglio assunta con la maggioranza qualificata prevista dal comma 2 del successivo art. 44
CLASSI Percentuale di suini-equivalenti (SE) per la denominazione GSP
Coefficiente di ponderazione per ottenere i suini-equivalenti-ponderati (SEP)

≤ 10 % 1,00
> 10 % <= 20 % 0,93
> 20 % <= 30 % 0,87
> 30 % <= 40 % 0,80
> 40 % <= 50 % 0,73
> 50 % <= 60 % 0,67
> 60 % <= 70 % 0,60
> 70 % <= 80 % 0,53
> 80 % <= 90 % 0,47
10ª > 90 ≤ 100 % 0,40
7. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, i consorziati della componente “macellatori” votano sulla base di un sistema di classi di produzione, all'interno delle quali sono presenti degli scaglioni produttivi di voto. Le classi e gli scaglioni sono:
o 0-300 tonnellate di carne certificata: viene assegnato almeno 1 voto a ciascun consorziato e in aggiunta viene assegnato un ulteriore voto ogni 60 tonnellate di carne certificata (scaglione). Il voto ulteriore viene assegnato dopo lo “scollinamento” nello scaglione successivo.
o 300-1200 tonnellate di carne certificata: ai voti accumulati per le quantità certificate da 0 a 300 tonnellate sulla base del sistema a scaglioni della fascia precedente si somma un ulteriore voto ogni 80 tonnellate di carne certificata (scaglione). Anche in questo caso, il voto ulteriore viene assegnato dopo lo “scollinamento” nello scaglione successivo
o Oltre 1200 tonnellate di carne certificata: ai voti accumulati con le quantità certificate che ricadono nelle precedenti due fasce si aggiunge un ulteriore voto ogni 100 tonnellate (scaglione).
Se necessario, le classi e/o gli scaglioni di produzione per classe, allo scopo di adattare il sistema di votazione ad eventuali significative variazioni della realtà produttiva, possono essere modificati, su proposta della componente “macellatori” in seno al Consiglio, con deliberazione dello stesso Consiglio assunta con la maggioranza qualificata prevista dal comma 2 del successivo art. 44.
8. Il numero di voti di ciascun consorziato della categoria “porzionatori ed elaboratori” è determinato in base al peso della produzione certificata a denominazione nell'anno solare corrente presso l'impianto del consorziato stesso dall'organo di controllo autorizzato, secondo il rapporto di 1(uno) voto ogni 1(una) tonnellata o frazione di tonnellata oltre i 500 (cinquecento) chilogrammi di prodotto certificato.
9. Nei tempi e con i criteri previsti dal precedente art.16, la composizione di ogni classe viene aggiornata in modo tale che per ogni categoria e componente di categoria siano conosciuti l'esatto numero di consorziati che la compongono, il numero di voti attribuiti per consorziato e per categoria, nonché quello complessivo della Assemblea.
10. L'organo di controllo autorizzato fornisce i dati produttivi di ogni consorziato e di ogni altro soggetto imponibile ai fini delle attribuzioni di cui ai precedenti commi. Le attribuzioni sono di norma effettuate entro il 31 marzo di ogni anno, si riferiscono alle produzioni realizzate nell'anno solare precedente e mantengono efficacia sino alla successiva attribuzione. Per i nuovi consorziati iscritti al Libro nel mese di settembre secondo quanto previsto al comma 1 del precedente art. 16, rilevano le produzioni da essi realizzate dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso, così come certificate dall'organo di controllo autorizzato.
11. Il Presidente ed il Vicepresidente garantiscono la correttezza delle determinazioni di cui ai commi 1, 3, 4, 8 e 10 del presente articolo.


Art. 33 (Votazioni assembleari e criteri per il loro computo)
1. Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, avvengono, di norma, in modo palese.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando riguardano la nomina degli organi consortili, provvedimenti inerenti singole persone, ovvero quando lo richiede la maggioranza semplice dei consorziati presenti in Assemblea, comprensiva almeno di una parte dei voti di allevatori e macellatori. Le modalità di svolgimento della votazione a scrutinio segreto devono comunque garantire il rispetto del peso di ciascun voto.
3. Per ciascuna deliberazione dell'Assemblea i consorziati della categoria “allevatori e macellatori” e della categoria “porzionatori ed elaboratori” esprimono il proprio voto sulla base del numero di voti assegnato - ai sensi del precedente art. 32 - a ciascun consorziato legittimamente intervenuto in Assemblea. Dall'esito di tale votazione, da riportare sul verbale di cui al comma 7, debbono risultare il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli di ciascuna categoria e componente professionale, nonché i relativi valori percentuali ponderati per il valore di rappresentanza attribuito a norma del precedente art. 29. Di seguito tali valori percentuali ponderati sono chiamati più brevemente: voti riparametrati.
4. I voti riparametrati favorevoli vengono sommati tra loro; stessa procedura è adottata per i voti riparametrati sfavorevoli, per quelli astenuti e per quelli nulli. Il risultato rappresenta l'espressione di voto finale e complessiva dell'Assemblea e quindi la verifica delle maggioranze richieste per le varie materie oggetto di deliberazione. I voti riparametrati espressi dalle diverse categorie e componenti professionali non vengono sommati tra loro nel caso di votazioni inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono eletti separatamente da ciascuna componente professionale.
5. Gli amministratori debbono astenersi dal voto sulle deliberazioni concernenti il conto consuntivo di esercizio.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i consorziati, anche se assenti o dissenzienti.
7. Lo svolgimento delle sedute assembleari e le deliberazioni assunte debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, redatto e sottoscritto dal segretario.


Art. 34 (Costituzione dell'Assemblea straordinaria, maggioranze e poteri della stessa)
1. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, o la rappresentanza per delega, di almeno il 66% dei voti esprimibili in totale da ciascuna delle due componenti “allevatori” e “macellatori” e qualsiasi percentuale di voti dell'altra categoria consorziata.
2. L'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata di almeno il 44% dei voti riparametrati (così come definiti all'art. 33, comma 3) di tutti i consorziati aventi diritto, anche se non presenti, rappresentativa almeno del 22% dei voti riparametrati di ciascuna delle due componenti “allevatori” e “macellatori”.
3. L'Assemblea straordinaria delibera su:
a. modifiche statutarie da sottoporre al MIPAAF;
b. liquidazione anticipata del Consorzio;
c. nomina e poteri dei liquidatori a norma di legge;
d. proroga della durata del Consorzio;
e. altre materie previste per legge.
4. Le deliberazioni sulle materie di cui alle lett. c. ed e. del comma 3 sono assunte a maggioranza semplice dei voti intervenuti.


Art. 35 (Costituzione dell'Assemblea ordinaria, maggioranze e poteri della stessa)
1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, o la rappresentanza per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno il 66% dei voti esprimibili in totale da ciascuna delle due componenti “allevatori” e “macellatori” presenti all'interno del Consorzio e qualsiasi percentuale di voti dell'altra categoria consorziata. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti purché rappresentino almeno il 55% dei voti esprimibili in totale da ciascuna delle componenti "allevatori” e “macellatori" e qualsiasi percentuale di voti dell'altra categoria consorziata.
2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti espressi dai consorziati intervenuti, rappresentativa almeno del 18% dei voti riparametrati (così come definiti all'art. 33, comma 3) di ciascuna delle due componenti "allevatori” e “macellatori".
3. L'Assemblea ordinaria delibera su:
a. approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio entro i termini di legge;
b. determinazione del numero dei membri del Consiglio e loro ripartizione tra le categorie consorziate;
c. elezione dei membri del Consiglio e del Collegio sindacale e designazione del Presidente del Collegio stesso;
d. determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale e del relativo Presidente, dei loro rimborsi spese e di quelli dei componenti del Consiglio;
e. argomenti sottopostile dal Consiglio rientranti nello statuto, esclusi quelli per cui il successivo art. 44 - comma 3 prevede per le relative deliberazioni maggioranze qualificate;
f. ogni questione attinente alla gestione del Consorzio, non devoluta dalla legge o dal presente statuto alla competenza di altro organo consortile.
4. Le deliberazioni sulle materie di cui alle lett. c, d, e (purché gli argomenti attengano alle materie descritte al comma 5 del successivo art. 45), f (limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione) del comma 3 sono assunte a maggioranza semplice dei voti intervenuti.


Art. 36 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio è costituito da un minimo di 12 (dodici) sino ad un massimo di 18 (diciotto) componenti ripartiti tra le componenti “allevatori” e “macellatori” e l'altra categoria rappresentata nel Consorzio, secondo quanto previsto al comma 2 e al successivo art. 38 - comma 1.
2. Partecipano alle sedute del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante del Consorzio del Prosciutto di Parma ed un rappresentante del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.
3. Tutti i consiglieri durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla data della nomina e possono essere eletti per non più di 2 (due) mandati consecutivi. Per mandato, ai fini del presente comma, si intende quello di durata superiore ai 6 (sei) mesi.
4. Per ragioni particolari l'Assemblea può deliberare periodi di maggiore o minore durata in carica del Consiglio, comunque non superiori a mesi 18 (diciotto) .
5. Nella ipotesi che il Consiglio sia composto da 12 (dodici) membri, la ripartizione di cui al comma 1 è determinata come segue:
a. almeno 4 (quattro) consiglieri in rappresentanza della componente “allevatori”;
b. almeno 4 (quattro) consiglieri in rappresentanza della componente “macellatori”;
c. al massimo 4 (quattro) consiglieri in rappresentanza della categoria “porzionatori ed elaboratori”.


Art. 37 (Requisiti per l'eleggibilità)
1. Sono eleggibili in qualità di componenti del Consiglio:
a. per la componente “allevatori”: soggetti eletti dalle assemblee parziali della componente professionale;
b. per la componente “macellatori”: titolari di imprese che aderiscono al sistema di controllo della denominazione “Gran Suino Padano” e che macellino suini avviati alla predetta denominazione in quantitativi tali da rappresentare almeno i 2/3 della loro attività annua complessiva nel settore specifico;
c. per la categoria “porzionatori ed elaboratori”: titolari di imprese rispettivamente di porzionamento e di elaborazione che aderiscono al sistema di controllo della denominazione “Gran Suino Padano”;
2. Per la componente e per la categoria di cui alle lett. b e c del comma 1, in vece dei titolari di imprese sono eleggibili i soggetti di cui all'art. 17, lettera b.


Art. 38 (Norme per l'elezione del Consiglio di Amministrazione)
1. L'Assemblea fissa il numero dei membri che comporranno il Consiglio in un determinato triennio e determina la ripartizione di questo numero tra le categorie e le componenti di categoria consorziate secondo le percentuali di rappresentanza di cui al precedente art. 29.
2. I consiglieri della categoria “Porzionatori ed elaboratori” vengono eletti separatamente dalle due componenti professionali in modo da assegnare a ciascuna un numero di consiglieri proporzionale alla percentuale di rappresentatività raggiunta da ciascuna componente ai sensi dell'art. 29.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, le procedure relative all'elezione nelle assemblee parziali dei delegati degli allevatori all'assemblea del Consorzio, nonché le procedure per l'elezione dei Consiglieri della componente professionale allevatori, ed ogni eventuale ulteriore procedura per le nomine sarà contemplata in apposito regolamento elettorale che, predisposto dal Consiglio, sarà sottoposto alla preventiva approvazione da parte del MIPAAF.
4. Il regolamento elettorale potrà tra l'altro prevedere: le disposizioni in ordine alla formazione dell'elenco dei candidati e le modalità di votazione nell'ambito della medesima categoria.
5. Ciascuna componente professionale vota a scrutinio segreto, se così richiesto da almeno il 10% dei voti esprimibili dalla stessa componente i propri candidati al Consiglio d'Amministrazione, con modalità che garantiscano il rispetto del peso dei voti di ciascun consorziato. Fatte salve eventuali clausole di rappresentatività territoriale o di tutela delle minoranze previste dal regolamento elettorale di cui al precedente comma 3 per la componente professionale allevatori, le diverse componenti professionali eleggono i propri candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di preferenze.


Art. 39 (Poteri del Consiglio)
1. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che
straordinaria. Spetta, tra l'altro, al Consiglio:
a. predisporre il conto consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e approvare il bilancio di previsione;
b. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
c. deliberare la scelta dell'organo di controllo ai sensi del comma 8 dell'art.14 della legge n. 526/99;
d. svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo della produzione a denominazione di origine ed alla gestione degli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza del Consorzio, ivi compresa la adozione di regolamenti specifici approvati dalle competenti Autorità dello Stato, di direttive e di prescrizioni;
e. stabilire il numero dei componenti del Comitato ed eleggerne i membri aggiuntivi al Presidente e al Vice Presidente;
f. deliberare su modifiche al disciplinare produttivo da presentare alle competenti Autorità previste dalle leggi vigenti; deliberare altresì su decisioni relative all'organizzazione della filiera ed a piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 nonché su ogni ulteriore ipotesi contemplata dal quadro normativo in quanto applicabile;
g. deliberare sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei consorziati nonché sull'eventuale loro esclusione o sospensione cautelare;
h. deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
i. curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti eventualmente delegati dalla Assemblea;
j. determinare i contributi e le tariffe dovuti al Consorzio da consorziati e non consorziati imponibili ai sensi del precedente art. 27 e del quadro normativo vigente;
k. adottare e far osservare qualsiasi regolamento attinente all'organizzazione del Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
l. nominare e revocare la nomina del Direttore del Consorzio, definire l'organigramma del personale consortile, aprire e chiudere rapporti di lavoro con il personale dipendente;
m. acquistare e vendere beni immobili, nonché effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione od ufficio, sia pubblico che privato;
n. richiedere all'occorrenza affidamenti, finanziamenti, mutui ad istituti di credito;
o. deliberare sulle azioni giudiziarie, transigere e compromettere in situazione di arbitrato;
p. proporre all'Assemblea l'entità dell'emolumento al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi, nonché i rimborsi spese agli stessi;
q. adottare tutti i provvedimenti, anche sanzionatori, previsti dal presente statuto;
r. avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto a denominazione di origine commercializzato;
s. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi consortili.
t. Istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.


Art. 40 (Poteri di delega)
1. Il Consiglio può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Comitato di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) che, se costituito, le esercita sulla base di apposito regolamento predisposto dal Consiglio stesso e approvato dal MIPAAF; sono comunque escluse dalla delega le attribuzioni per cui il successivo art. 44 - comma 3 prevede per le relative deliberazioni maggioranze qualificate.
2. Il Consiglio può anche conferire alcuni dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti, tanto congiuntamente che separatamente, sempre dettagliatamente specificandone i limiti.


Art. 41 (Prorogatio)
1. Il Consiglio uscente continua ad esercitare i suoi poteri sino all'insediamento del Consiglio subentrante. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 2385 - comma 2 del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.


Art. 42 (Norme di funzionamento del Consiglio)
1. Il Consiglio è validamente costituito con l'accettazione scritta dei componenti eletti.
2. Il Consiglio viene riunito almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio sindacale.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
4. La convocazione deve farsi mediante lettera, raccomandata o recapitata a mano o via telefax, inviata a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza la convocazione, il cui ordine del giorno deve essere strettamente limitato alle ragioni della emergenza, può essere inviata per telegramma, telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno giorni 3 (tre) antecedenti a quello fissato per la seduta.
5. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese affrontate in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione alle riunioni in ragione del proprio ufficio o per conto del Consorzio.
6. La riunione del Consiglio per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente è convocata dal Presidente uscente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente vicario o dal consigliere più anziano d'età.
7. Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità indicate nel presente articolo, quando siano presenti tutti i suoi componenti.


Art. 43 (Surrogazione dei consiglieri)
1. Il Consiglio delibera la decadenza dei consiglieri che, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, non partecipino a tre sedute consiliari consecutive, o che abbiano perso i requisiti per l'eleggibilità di cui al precedente art. 37, o la cui impresa o associazione o consorzio abbia perso la qualifica di consorziato ai sensi dei precedenti artt.18, 19, 20, 21.
2. Qualora decadano o comunque vengano a mancare o non accettino l'incarico uno o più dei componenti eletti nel Consiglio, il o i consiglieri mancanti vengono cooptati dal Consiglio stesso su segnalazione della rispettiva categoria o componente di categoria, restando in carica sino alla prima Assemblea utile che procederà alla ratifica o ad eventuale nuova nomina seguendo i medesimi criteri adottati per l'elezione del Consiglio.
3. I componenti del Consiglio subentrati, cooptati o nominati secondo quanto previsto al comma 2, scadono assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.


Art. 44 (Validità delle deliberazioni del Consiglio)
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei consiglieri in carica comprensivo di almeno la metà dei consiglieri assegnati a ciascuna delle due componenti “allevatori” e “macellatori”.
2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, rappresentativa dei voti di almeno la metà dei consiglieri assegnati a ciascuna delle due componenti “allevatori” e “macellatori”. Ogni consigliere presente ha diritto ad un voto e non può rappresentare per delega alcun altro consigliere né farsi rappresentare da altro delegato.
3. Le deliberazioni sulle materie di cui al precedente art. 39, comma 1, lett. j, limitatamente alla determinazione della entità delle tariffe e contribuzioni per consorziati della categoria “porzionatori ed elaboratori”, sono assunte con la maggioranza prevista al comma 2 integrata dal voto favorevole di almeno un consigliere per ognuna delle due componenti professionali costituenti la categoria interessata.
4. Le deliberazioni sulle materie di cui al precedente art. 39, comma 1, lett. f, limitatamente alle modifiche al disciplinare produttivo per le parti comuni con i disciplinari delle DOP “Prosciutto di Parma” e “Prosciutto di S. Daniele”, sono assunte previa acquisizione del parere dei rappresentanti di ambedue i Consorzi di cui al comma 5 dell'art.11.
5. Le deliberazioni sulle materie di cui al precedente art. 39, comma 1, lett. g, h, i, j (esclusa l'adozione di regolamenti), l (escluse la nomina del Direttore e la definizione dell'organigramma), m (limitatamente alle operazioni di ordinaria amministrazione con istituti, enti, associazioni od uffici, sia pubblici che privati), n (limitatamente ad operazioni di importo non superiore al 10% del fatturato dell'anno solare precedente), o, p (limitatamente alle operazioni ed agli atti di ordinaria amministrazione), sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.
6. Le votazioni sono effettuate, di regola, in forma palese; si svolgono a scrutinio segreto qualora riguardino persone e vengano richieste da almeno 1/3 dei consiglieri presenti.
7. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun consigliere deve indicare un solo nominativo, mentre per quella del Comitato o di eventuale altra articolazione interna può indicare come massimo il numero di nominativi corrispondente a quello dei soggetti da eleggere.


Art. 45 (Verbali del Consiglio)
1. Le deliberazioni del Consiglio sono registrate in apposito libro verbali; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario che ne certificano congiuntamente gli eventuali estratti. Il verbale di ogni seduta è approvato dal Consiglio alla prima riunione utile successiva.
2. Il Consiglio provvede alla nomina di un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei consiglieri e che, in tal caso, non ha diritto al voto.


Art. 46 (Comitato esecutivo)
1. Il Comitato , se costituito, è nominato dal Consiglio e composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri del Consiglio stesso scelti in modo che sia paritetica la rappresentanza tra le componenti “allevatori” e “macellatori”.
2. Se costituito, il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo reputi opportuno. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio e approvato dal MIPAAF.
3. I compiti del Comitato, se costituito, sono ugualmente stabiliti dal Consiglio. In tale ambito al Comitato spetta in particolare:
a. svolgere le funzioni delegategli dal Consiglio;
b. formulare e proporre al Consiglio programmi di attività a fini istituzionali.


Art. 47 (Presidente)
1. Il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consorzio ed ha la rappresentanza legale del Consorzio stesso ed il potere di firma. Il Presidente è nominato tra i consiglieri in carica delle componenti “allevatori” e “macellatori” con alternanza triennale tra esponenti delle due parti.
Il Presidente:
a. nell'ambito delle proprie competenze, prende, di intesa con il Vice Presidente, le iniziative ritenute opportune ai fini del miglior andamento dell'attività consortile;
b. cura l'andamento generale del Consorzio, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il conto consuntivo di esercizio e la situazione patrimoniale da presentarsi al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di competenza entro i termini di legge;
c. sta in giudizio e procede a tutti gli atti giudiziali, stragiudiziali e formali che possono essere richiesti nell'interesse del Consorzio o in esecuzione delle deleghe attribuite al Consorzio stesso ai sensi del quadro normativo vigente;
d. convoca, previa delibera del Consiglio, l'Assemblea e la presiede;
e. convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato, quest'ultimo se costituito;
f. esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio e dal Comitato;
g. ove non sia possibile convocare il Consiglio adotta, d'intesa con il Vice Presidente, gli atti di comprovata urgenza; di tali atti riferisce al successivo Consiglio, chiedendone la ratifica.
2. Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.


Art. 48 (Vice Presidente)
1. Il Consiglio nomina il Vice Presidente, scegliendolo tra i consiglieri in carica della componente “allevatori” o di quella “macellatori” che non esprime il Presidente nel triennio di riferimento.
2. Il Vice Presidente esercita funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
3. Al Vice Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.


Art. 49 (Collegio sindacale)
1. Il Collegio è nominato dalla Assemblea e si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio stesso, e due supplenti. Il Presidente è nominato dalla Assemblea ai sensi dell'art. 2398 del Codice Civile. Almeno due sindaci effettivi e almeno uno dei supplenti debbono essere obbligatoriamente scelti tra i soggetti iscritti al registro di cui al decreto legislativo n. 88/1992.
2. Per l'elezione del Collegio ciascuna scheda non può contenere un numero di nominativi superiore ai membri da eleggere e deve prevedere l'indicazione del presidente del Collegio stesso. A parità di voti ottenuti si considera eletto il più anziano di età.
3. Il Collegio esercita le funzioni e le attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti; controlla la regolare tenuta della contabilità del Consorzio; vigila sull'osservanza dello statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell'esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
4. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili senza limiti di mandato.
5. I componenti effettivi del Collegio hanno diritto ad un compenso annuale, determinato dal Consiglio sulla base delle specifiche tariffe dell'ordine dei dottori e ragionieri commercialisti; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
6. Il sindaco che, per qualsiasi ragione, decade dal suo incarico, viene sostituito dal sindaco supplente in ordine di voti ottenuti o, in subordine, di maggiore età. Nel caso in cui il sindaco mancante sia il Presidente del Collegio, per la nuova nomina si procede secondo quanto previsto in proposito al comma 1.


Art. 50 (Incompatibilità)
1. Non possono essere nominati a cariche consortili e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, gli inabilitati, i falliti, i condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare attività commerciale o attività direttiva di uffici.


TITOLO VIII
PERSONALE DEL CONSORZIO


Art. 51 (Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio che lo sceglie tra candidati in possesso di titoli ed esperienza professionale tali da assicurare idonea conoscenza delle materie oggetto degli scopi del Consorzio.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente attuandone le disposizioni relative alle deliberazioni degli organi consortili e delle loro articolazioni interne alle cui riunioni presenzia con funzione consultiva assicurando l'istruttoria preliminare dei lavori e delle procedure. Sottopone al Presidente stesso problemi, soluzioni e provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Direttore è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovrintendere, in posizione di superiorità gerarchica su tutta la struttura del Consorzio, ai vari uffici consortili del cui andamento è responsabile.
4. Nell'ambito delle funzioni specificatamente attribuitegli dal Consiglio, in particolare il Direttore provvede a:
a. sovrintendere alla preparazione del conto preventivo e consuntivo, proponendolo al Consiglio;
b. curare la gestione amministrativa, del personale e degli affari generali del Consorzio, nonché il disbrigo delle pratiche correnti e delle mansioni affidategli in attuazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili;
c. coordinare e sviluppare autonomamente, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, le funzioni inerenti le finalità del Consorzio;
d. procedere alla selezione ed alla chiamata del personale la cui assunzione è stata deliberata dal Consiglio;
e. formulare proposte sull'inserimento del personale nei diversi ruoli previsti dalla struttura organizzativa;
5. Se del caso, il Consiglio può nominare un Vice Direttore che coadiuvi il Direttore.


Art. 52 (Norme per l'assunzione del personale)
1. L'organico del personale di concetto e d'ordine è stabilito dal Consiglio su proposta del Direttore. Le norme di assunzione e tutte le altre condizioni che regolano il rapporto di lavoro sono quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati da altri Consorzi di tutela attivi nella filiera della carni suine.


TITOLO IX
FONDO CONSORTILE, ESERCIZIO E CONTO CONSUNTIVO


Art. 53 (Costituzione del fondo consortile)
1. Il fondo consortile è costituito:
a. dai contributi di cui all'art. 27- comma 8 - lett. a;
b. dai contributi di Enti pubblici e privati, concessi a tale specifico fine;
c. dai beni mobili e immobili e dai proventi comunque acquisiti dal Consorzio.


Art. 54 (Accesso al fondo consortile)
1. Per la durata del Consorzio i consorziati ed i loro creditori non possono far valere diritti sul fondo consortile né chiedere la liquidazione della loro quota né di quella del consorziato debitore.


Art. 55 (Esercizio consortile)
1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 56 (Norme per la formazione del conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo di esercizio comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei proventi e delle spese di gestione del Consorzio.
2. Il conto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e comunicato al Collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo. Esso, altresì, deve restare depositato in copia - unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio sindacale - presso la sede del Consorzio durante i 15 (quindici) giorni antecedenti la predetta riunione assembleare.


TITOLO X
NORME FINALI


Art. 57 (Elenco dei libri obbligatori)
1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono libri obbligatori del Consorzio:
a. il libro dei consorziati;
b. il libro dell'Assemblea dei consorziati;
c. il libro del Consiglio di Amministrazione;
d. il libro del Comitato Esecutivo se questo è costituito;
e. il libro del Collegio sindacale.


Art. 58 (Trasparenza)
1. I Consorziati hanno diritto ad esaminare tutti i libri indicati al precedente art. 57 e ad ottenerne estratti a proprie spese.


Art. 59 (Scioglimento del Consorzio)
1. Il Consorzio si scioglie:
a. per il decorso del termine;
b. per deliberazione unanime dei consorziati;
c. per le altre cause previste dalle leggi.


Art. 60 (Liquidazione del Consorzio)
1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i consorziati ordinari. I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.
2. Il riparto del fondo residuo del Consorzio deve essere fatto dividendo il relativo importo tra i consorziati in misura proporzionale alla percentuale di rappresentanza della categoria di appartenenza e, all'interno di questa, in proporzione al valore rivalutato di quanto versato dal singolo consorziato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti al momento dello scioglimento o eventuale minor periodo nel caso di adesione posteriore ai predetti 10 (dieci) anni.


Art. 61 (Spese di liquidazione)
1. Le spese di liquidazione gravano sul fondo consortile e, in caso di insufficienza di questo, il residuo viene addebitato a ciascun consorziato proquota, secondo i criteri di cui al precedente art. 60 - comma 2.
2. La quota del consorziato insolvente - salve le possibili azioni di recupero e di richiesta di danni nei suoi confronti - viene ripartita sugli altri consorziati della medesima categoria e componente di categoria secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 27.


Art. 62 (Riferimenti al Codice Civile)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.
2. In caso di controversia, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 63.


TITOLO XI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE


Art. 63 (Risoluzione delle controversie)
1. Le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed il Consorzio relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio. Gli arbitri così nominati designano al loro interno il Presidente del Collegio arbitrale; la sede del Collegio è presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso. E' fatta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
2. Il Collegio arbitrale deve decidere entro 180 giorni dalla nomina.
3. Il Collegio arbitrale ha funzioni di arbitro irrituale ed assume le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; ha potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri debbono individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.
4. Le determinazioni del Collegio arbitrale irrituale sono inappellabili.
5. Il Collegio deposita il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio arbitrale. Ulteriori proroghe possono essere concesse dalle parti.
6. Il Collegio deve comunicare la sua inappellabile decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.
7. Il Collegio arbitrale provvede a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato; può richiedere depositi ed acconti e stabilisce su quale parte farne carico.


TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 64 (Norme particolari)
1. Entro 18 (diciotto) mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio provvederà ai necessari adempimenti per la verifica del requisito di rappresentanza di cui al precedente art. 29.


Art. 65 (Norme transitorie)
1. Gli Organi Consortili nominati con l'atto costitutivo rimangono in carica fino allo svolgimento della prima assemblea ordinaria convocata secondo le prescrizioni di cui al presente statuto e comunque non oltre il 30 aprile 2008.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, il presente statuto entra in vigore a far data dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del regolamento di cui all'art.38, comma 3
3. Considerato che il sistema di certificazione entrerà a regime con gradualità, per i primi 5 (cinque) esercizi, rinnovabili con deliberazione del Consiglio assunta con la maggioranza prevista dal comma 2 del precedente art. 44 e approvata dal MIPAAF, la unità produttiva per la determinazione dei voti assembleari di ciascun consorziato della componente “macellatori” prevista dai commi 3 e 7 del precedente art. 33, è sostituita dalla unità produttiva di cui al comma 6 del precedente art. 27, il periodo di riferimento per i dati produttivi resta l'anno solare precedente escluso il primo esercizio per il quale fa fede quanto disposto dal comma 1.b. e il sistema di votazione, anziché quello riportato al comma 7 dell'art. 32, è quello di seguito riportato:
1. 0-70.000 suini: viene assegnato almeno 1 voto a ciascun consorziato e in aggiunta viene assegnato un ulteriore voto ogni 15.000 suini (scaglione). Il voto ulteriore viene assegnato dopo lo “scollinamento” nello scaglione successivo.
2. 70.000-300.000 suini: ai voti accumulati per i suini sulla base del sistema a scaglioni della fascia precedente si somma un ulteriore voto ogni 20.000 suini (scaglione). Anche in questo caso, il voto ulteriore viene assegnato dopo lo “scollinamento” nello scaglione successivo
3. Oltre 300.000 suini: ai voti accumulati con i suini che ricadono nelle precedenti due fasce si aggiunge un ulteriore voto ogni 25.000 suini (scaglione).
Se necessario, le classi e/o gli scaglioni, allo scopo di adattare il sistema di votazione ad eventuali significative variazioni della realtà produttiva, possono essere modificati, su proposta della componente “macellatori” in seno al Consiglio, con deliberazione dello stesso Consiglio assunta con la maggioranza qualificata prevista dal comma 2 del precedente art. 44.